Fideiussione a prima richiesta a favore di Unioncamere a garanzia della concessione dell’anticipo del 50% dell’agevolazione concessa ai sensi dell’art. 9 del “Decreto direttoriale MISE/0335697 del 26-10-2021 per la concessione di agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 261 del 2 novembre 2021).
L’art. 9 del Bando sulla promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione (Bando “Marchi collettivi 2021”) dispone che possa essere erogato un anticipo fino al 50% dell’agevolazione concessa, previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare coma anticipo e con Unioncamere come ente beneficiario.
La polizza assicurativa può essere rilasciata dalle imprese di assicurazione che svolgono attività di rilascio di garanzie, abilitate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a prestare cauzioni allo Stato o alle amministrazioni e agli enti pubblici.
Si tratta di una polizza fideiussoria con garanzia a prima (semplice) richiesta: l’impresa di assicurazione (d’ora in poi anche il garante) si obbliga a rimborsare all’Unioncamere la somma già erogata a titolo di anticipazione, nel caso in cui l’impresa non realizzi il progetto approvato dall’ente e condiviso dalla stessa nel momento in cui accetta la relativa agevolazione.
Con questa il garante si impegna cioè a versare all’Unioncamere la somma dovuta, in caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario contraente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta da parte di Unioncamere, senza alcuna possibilità di opporre eccezioni sulla validità o sull’efficacia di tale dichiarazione.
Nel contratto di assicurazione presentato all’ente per ottenere l’anticipo dell’agevolazione va dichiarato espressamente che la polizza fideiussoria si riferisce ad una garanzia “a semplice richiesta”.
La cauzione deve avere durata ed efficacia pari a 18 mesi con obbligo di proroga (per periodi di sei mesi in sei mesi) fino alla comunicazione di liberazione della garanzia da parte di Unioncamere; la durata della cauzione, comunque, non può andare oltre il termine massimo di 48 mesi dall’emissione.
L’ente provvederà a svincolare la garanzia in questione entro 30 giorni dalla comunicazione sull’esito della verifica della documentazione finale delle spese sostenute e sull’importo dell’agevolazione dovuta.
Nel trasmettere la polizza assicurativa ad Unioncamere – all’indirizzo marchicollettivi2021@legalmail.it – l’impresa dovrà compilare e inviare anche il Modello di tracciabilità dei flussi finanziari (Modello TFF).